Geometra Tedeschi Andrea coordinatore per la sicurezza sui cantieri brescia

Lo studio TM è in grado di offrire assistenza per lo svolgimento del ruolo del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), con relativa stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nello svolgimento del ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione lavori (CSE); inoltre si offre assistenza alle imprese esecutrici di lavori, in merito alla realizzazione da parte delle medesime imprese dei Piani Operativi di Sicurezza (POS), con relativo PSC e dei Piani di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS).


Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)

In fase di progettazione, vi sono molteplici attività volte a definire le scelte progettuali e organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per ridurre o eliminare i rischi di lavoro e le misure di coordinamento volte a realizzare l'opera.

Il CSP o Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione è un tecnico che ha l'incarico, dato dal committente dell'opera o dal responsabile dei lavori, di:

  • redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC);

  • predisporre il Fascicolo Tecnico dell'Opera.

La nomina di questa figura è obbligatoria per tutti i lavori che abbiano committenza privata, in cui vi sia la presenza di due o più imprese coesistenti nel cantiere, ma non necessariamente che lavorino contemporaneamente sul campo, ed un permesso di costruire. La mancata nomina di questa figura, applica un sanzione al committente o al responsabile dei lavori, con un arresto da tre a sei mesi con un'ammenda tra i 2500 e i 6400 euro.

 

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento consiste in un documento che il CSP, incaricato dal committente, deve redigere prima che inizino le attività volte alla realizzazione dell’opera nel cantiere. Questo documento contiene l’individuazione, l’analisi, valutazione dei rischi e conseguenti procedure, le attrezzature volte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, durante tutta la durata dei lavori. Viene costituito mediante una relazione tecnica e correlate prescrizioni riguardanti la complessità dell’opera da realizzare e con le medianti fasi difficoltose nel processo di costruzione, atte a ridurre o prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

I contenuti essenziali di questo documento sono:

  1. la descrizione e l’identificazione dell’opera (indirizzo cantiere, descrizione dell’opera e descrizione sintetica dell’opera);

  2. identificazione dei soggetti con i correlati compiti di sicurezza, esplicitando i nominativi di: responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, qualora fosse già stato nominato, ed dei coordinatori delle varie imprese lavoratrici con quelli dei singoli lavoratori alle loro dipendenze, impiegati nel lavoro in cantiere;

  3. un relazione con analisi e valutazione dei rischi concreti, rispetto all’area di lavoro, all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni che si devono attuare nel corso della realizzazione dell’opera;

  4. le scelte progettuali, organizzative, protettive e preventive, in riferimento all’area, all’organizzazione e alle lavorazioni che verranno svolte in cantiere;

  5. le misure protettive e preventive, con eventuali dispositivi di protezione individuale;

  6. le misure di coordinamento tra differenti imprese lavoratrici, in caso di sovrapposizione di lavori svolti nello stesso momento;

  7. le misure e modalità organizzative, cooperative e coordinative fra datori di lavoro ed lavoratori autonomi operanti sul cantiere;

  8. l’organizzazione di servizi di pronto soccorso, evacuazione ed antincendio dei lavoratori, in caso di emergenza;

  9. la durata delle lavorazioni, le fasi e la complessità dell’opera, ed l’entità presunta del cantiere, espressa in uomini e giorni;

  10. la stima preventiva dei costi della sicurezza.

La mancata stesura del documento comporta l’arresto da tre a sei mesi, con relativa ammenda tra i 2500 e i 6500 euro.

 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, o C.S.E, è un tecnico che si occupa di coordinare l’esecuzione di un’opera di ingegneria, rispettando il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed è sempre incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori. Più precisamente, ha l’obbligo di coordinare i lavori nel corso della fase di realizzazione dell’opera, con varie attività di coordinamento, che si distinguono in:

  • attività preliminari;

  • attività di sistematico coordinamento e sopralluoghi di sicurezza;

  • attività straordinarie, ovvero contestazioni scritte e/o segnalazioni del Committente;

  • verifica delle parti generali del PSC e POS;

  • aggiornamento e integrazione del Piano di Sicurezza (PSC);

  • aggiornamento del fascicolo informativo.

La mancata nomina del CSE comporta al committente o al responsabile dei lavori una sanzione con un arresto dai tre ai sei mesi con ammenda tra i 2500 e i 6400 euro. Mentre in caso di mancato adempimento degli obblighi del CSE, esso è punibile con un arresto dai tre ai sei mesi con relativa ammenda tra i 2500 e i 6400 euro.

 

Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Il Piano Operativo di Sicurezza, o P.O.S, è un documento che un datore di lavoro deve redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere esterno, nel quale vengono esposti e valutati i rischi sul cantiere di lavoro, con relativi prevenzioni e protezioni per la salute e tutela dei propri dipendenti che operano sul suddetto cantiere.

I contenuti minimi di questo documento sono:

  1. i dati identificativi dell’impresa esecutrice ( nominativo datore di lavoro, attività specifiche e singole lavorazioni che si svolgono svolte in cantiere, nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione nel cantiere, ecc.);

  2. gli specifici compiti affidati a ogni figura, dall’impresa esecutrice, riguardanti la sicurezza;

  3. la descrizione, l’organizzazione e i turni di lavoro in cantiere;

  4. l’elenco delle strutture utilizzate nei lavori che si svolgeranno in cantiere (ponteggi, ponti su ruote a torre, ecc.);

  5. l’elenco dei preparati e delle sostanze pericolose utilizzate in cantiere, con relative misure di protezione e stoccaggio;

  6. l’esito del rapporto di valutazione del rumore;

  7. l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori in cantiere;

  8. l’elenco delle misure protettive e preventive e annesse quelle integrative rispetto al PSC, utilizzate in relazione ai rischi delle lavorazioni fatte in cantiere;

  9. le procedure complementari e di dettaglio richieste sempre dal PSC, se previsto;

  10. la stima dei costi per la sicurezza;

  11. la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione dei lavoratori presenti in cantiere.

 

Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi (PIMUS)

Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi è un documento che contiene le indicazioni e procedure , messe a disposizione degli addetti ai lavori, per lo smontaggio/montaggio ed eventuali trasformazioni del ponteggio e eventuali parametri aggiuntivi, riguardanti la manutenzione e le verifiche da eseguire in fase di utilizzo di questi. Se siamo in fase di lavori con un’unica impresa è possibile che non vi sia un ordinatore e che quindi il PIMUS venga tenuto in cantiere. Può essere affiancato al PIMUS, una relazione tecnica di calcolo per il ponteggio da installare, ed è obbligatoria nei in casi in cui:

  • vi siano ponteggi, per i quali, nella relazione di calcolo non compaiano le specifiche configurazioni strutturali e schemi d’impiego;

  • vi sia un’altezza superiore ai 20 metri;

  • vi sia l’utilizzo di ponteggi a tipologia mista;

  • vi sia l’utilizzo di pezzi metallici e non, oppure di notevole complessità in rapporto alle loro mansioni ed ai sovraccarichi.

Qualora vi sia inadempimento, rispetto a questo documento, il datore di lavore è punibile con arresto tra i due e i quattro mesi, con relativa ammenda tra i 1000 e i 5000 euro.